Dieci anni fa, in una città del Nord Italia, nasce un bimbo affetto da sindrome di Down, dopo che l’esame di screening (tri-test) effettuato in gravidanza aveva segnalato un basso rischio che il feto fosse affetto dalla malattia. La madre, quale garante del proprio figlio, chiede un risarcimento milionario al ginecologo curante perché la mancata diagnosi prenatale di sindrome di Down non aveva permesso la non-nascita (aborto) del bimbo stesso.
Nelle settimane scorse, dopo che il processo aveva attraversato i diversi gradi di giudizio, la Corte di Cassazione ha emanato la sentenza definitiva (16754 del 2/10/2025) riconoscendo la possibilità di risarcimento direttamente all’individuo nato affetto da una malformazione o da una sindrome genetica, per il fatto stesso di essere nato (in giurisprudenza internazionale wrongful life).
La Società italiana di ecografia ostetrico-ginecologica (Sieog) è profondamente stupita ed estremamente preoccupata per la sentenza. La Corte di Cassazione, accettando la tesi della donna, ha praticamente ammesso la tesi secondo la quale se vi è una disabilità del feto diagnosticata in utero, lo stesso deve essere sottoposto a interruzione di gravidanza. Ciò contraddice elementi sostanziali della legge 194 in forza di interpretazioni soggettive di norme costituzionali, solleva profondi problemi etici e determina importanti ricadute sulla pratica medica. La legge 194 non consente l’eliminazione tramite procedure abortive di feti malformati o portatori di handicap, ma solo di considerare il grave rischio psichico che la loro nascita può comportare per la donna. La legge italiana non è una legge eugenetica, come questa sentenza farebbe considerare.
La sentenza potrebbe avere effetti inoltre effetti disastrosi in termine di salute pubblica. Porterà a un aumento indiscriminato di procedure invasive (amniocentesi e villocentesi) con il conseguente aumento dei costi sia in termini economici, sia in termini di perdite fetali. Infatti, circa ogni duecento amniocentesi o villocentesi si causa la perdita di un feto sano. L’aumento della diagnosi invasiva è inoltre contrario a quanto da un paio di decenni sta accadendo in tutto il mondo. Infatti, la diffusione globale dei test di screening per la sindrome di Down (bi-test e tri-test, basati misure ecografiche e un prelievo di sangue) ha permesso in tutto il mondo di incrementare il numero di feti affetti dalla malattia riconosciuti nel primo trimestre di gravidanza nelle donne di tutte le età, permettendo di scegliere di non eseguire l’amniocentesi quando il rischio stimato dal test risulta molto basso. Questi test di screening forniscono un’indicazione molto precisa della probabilità più o meno alta, ma non la certezza, che il feto sia affetto. E la donna e la coppia decidono, sulla base di questa informazione, se optare per la diagnosi invasiva (amniocentesi).
Infine, la sentenza solleva un problema etico molto rilevante. Riconoscere il diritto a non nascere e risarcire un individuo affetto da un handicap per il fatto di essere nato significa considerare la disabilità in sé come una condizione che non merita di esistere. Un caso quasi analogo (noto come caso Perruche) che si verificò in Francia nel 2002 portò allo sciopero a oltranza di tutti i ginecologi che effettuavano ecografie ostetriche e suscitò forti rimostranze di tutte le Associazioni che si occupavano a vario titolo di soggetti disabili fino alla promulgazione di una legge che limitasse il riconoscimento di un tale presunto “diritto” che può portare ad estreme derive ideologiche. È triste considerare che un precedente di tale rilevanza non sia stato assolutamente considerato nel promulgare la sentenza. Ed è estremamente preoccupante prevedere quale potrebbe essere l’impatto dirompente di una tale sentenza nell’applicazione della legge 194, considerando che è previsto – e sarebbe anche a questo punto moralmente giustificabile - per i Ginecologi optare per l’obiezione di coscienza. Ci si auspica pertanto che il Governo ed i Legislatore intervengano quanto prima per fare chiarezza una volta per tutte su di una materia molto complessa sulla quale la Corte di Legittimità da almeno un decennio produce sentenze che hanno indotto dubbi e preoccupazioni negli addetti ai lavori di un settore della medicina molto prezioso e utile per la l’intera popolazione femminile e non solo.
Dario Paladini è presidente Sieog

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