Farà discutere a lungo e potrebbe avere un pesante impatto sulla ricerca la sentenza pronunciata dalla Corte di Giustizia europea in materia di brevettabilità di invenzioni basate sull’impiego di embrioni umani.
Il nodo che la Corte si è trovata a dover sciogliere è quale sia esattamente l’ambito di applicazione della direttiva 98/44/CE che considera non brevettabili “le utilizzazioni di embrioni umani a fini industriali o commerciali” (art. 6, n. 2, lett. c). E nel dettaglio cosa sia per l’esattezza l’embrione umano, giacché da questa definizione discende l’applicazione della normativa.
Infatti, spiega la sentenza, “la mancanza di una definizione uniforme della nozione di embrione umano determinerebbe il rischio che gli autori di talune invenzioni biotecnologiche siano tentati di chiedere la brevettabilità di queste ultime negli Stati membri che concepiscono nel modo più restrittivo la nozione di embrione umano e, quindi, i più permissivi per quanto riguarda le possibilità di brevettare le invenzioni di cui trattasi, a motivo del fatto che la brevettabilità delle stesse sarebbe esclusa negli altri Stati membri”.
In definitiva, la sentenza riguarda la tutela del “buon funzionamento del mercato interno, che costituisce lo scopo della direttiva di cui trattasi”.
Nulla a che vedere con il dibattito etico e scientifico, dunque, giacché la Corte “non è chiamata, con il presente rinvio pregiudiziale, ad affrontare questioni di natura medica o etica, ma deve limitarsi a un’interpretazione giuridica delle pertinenti disposizioni della direttiva”.
E in punta di diritto si è espressa la Corte sentenziando che è “un «embrione umano» qualunque ovulo umano fin dalla fecondazione, qualunque ovulo umano non fecondato in cui sia stato impiantato il nucleo di una cellula umana matura e qualunque ovulo umano non fecondato che, attraverso partenogenesi, sia stato indotto a dividersi e a svilupparsi”.
In pratica, ai fini della tutela del mercato interno, è embrione tutto ciò che può “dare avvio al processo di sviluppo di un essere umano”.
E ciò, non per ragioni scientifiche, ma in conformità alla direttiva Ue che definisce non brevettabile “il corpo umano, nei vari stadi della sua costituzione e del suo sviluppo”.
Se sia un embrione umano anche la blastocisti, per la Corte, è invece una decisione che spetta al “giudice nazionale […], in considerazione degli sviluppi della scienza”.
Questa definizione di embrione data dalla Corte, inoltre, è la premessa logica ad altre due decisioni: il divieto di brevetto anche in quei casi in cui l’embrione venga distrutto nel corso della ricerca o sia il “materiale di partenza” dell’invenzione e nei casi in cui l’impiego dell’embrione sia destinato a fini di ricerca.
Unica eccezione: i casi in cui l’uso dell’embrione sia necessario per finalità terapeutiche o diagnostiche che si applichino all’embrione stesso.
LA VICENDA - Nel 1997, Oliver Brüstle, direttore dell'Istituto di Neurobiologia Ricostruttiva dell'Università di Bonn, in Germania, deposita un brevetto tedesco relativo a cellule progenitrici nervose isolate e depurate, ai procedimenti per la loro produzione a partire da cellule staminali embrionali e al loro impiego per il trattamento di patologie nervose (in particolare il morbo di Parkinson).
Su domanda di Greenpeace, il Tribunale federale dei brevetti annulla il brevetto in quanto quest’ultimo riguarda le cellule progenitrici ottenute a partire da cellule staminali embrionali umane. Brüstle ricorre in appello, finché la vicenda non arriva alla Corte di Giustizia europea: la corte tedesca, alla luce della normativa vigente, non è in grado di discernere se le cellule staminali embrionali umane che fungono da materiale di partenza per i procedimenti brevettati costituiscano «embrioni umani» nel senso indicato dalla direttiva. E pertanto chiede alla corte di dirimere la controversia esplicitando cosa esattamente siano gli «embrioni umani» e in particolare:
- “se siano compresi tutti gli stadi di sviluppo della vita umana a partire dalla fecondazione dell’ovulo o se debbano essere rispettate ulteriori condizioni, come, ad esempio, il raggiungimento di un determinato stadio di sviluppo”;
- “se siano compresi in tale nozione anche [gli] ovuli umani non fecondati in cui sia stato impiantato un nucleo proveniente da una cellula umana matura” e gli “ovuli umani non fecondati, stimolati attraverso la partenogenesi a dividersi e svilupparsi.
- “se siano comprese anche cellule staminali ricavate da embrioni umani nello stadio di blastocisti”.
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